Statuto
TITOLO I – Definizione e finalità
Art. 1
L'associazione Coordinamento Studentesco Green Day (GDS) è un’associazione nazionale di impegno civile e culturale che svolge le sue funzioni all'interno e all'esterno della scuola.
Il GDS si articola in gruppi di istituto che si organizzano sulla base di regole democratiche e si attivano per la promozione di attività nell’ambito delle finalità contemplate dal presente Statuto e comunque in risposta alle istanze studentesche nell’ambito della scuola e della società civile.
Il GDS si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione nell’ambito di un’Europa delle patrie e delle identità regionali e locali. L’associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.
Il GDS nasce per incentivare l’aggregazione e la consapevolezza della comunità studentesca tramite la partecipazione all’attività dell’associazione. Valori fondanti della comunità studentesca in cui il GDS si rispecchia sono:
• il principio di autodeterminazione dei singoli e delle comunità umane, nell’ambito dei principi universalmente riconosciuti dal diritto internazionale e delle genti;
• l’impegno disinteressato e volontaristico inteso come fondamento del vivere comune e strumento del progresso sociale.
• il netto, totale e assoluto rifiuto di ogni ideologia intesa come pensiero totalizzante dell’esistenza delle persone e delle comunità;
• la consapevolezza che la natura non è data all’uomo per il suo uso e consumo indiscriminato, e che quindi il progresso umano non può prescindere dalla tutela del patrimonio naturale;
• la salvaguardia della memoria storica collettiva delle comunità e delle popolazioni d’Europa;
Art. 2
L’associazione potrà esplicare la propria attività nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o modificata la sede legale e operativa senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
L’associazione è aperta a tutti gli studenti e a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione, nel rispetto delle reciproche libertà. Compatibilmente con quanto espresso nel presente Statuto, l’associazione potrà aderire a sodalizi più ampi o consociarsi con gli altri soggetti giuridici territoriali.
Art. 3
Scopi dell’associazione sono:
• la difesa e la promozione dei diritti degli studenti;
• la difesa e la promozione della scuola inserita nel tessuto sociale, culturale, storico ed economico in cui opera;
• la difesa e la promozione del diritto allo studio e alla libertà di scelta;
• il contrasto della disgregazione del tessuto sociale a livello giovanile e studentesco, con preferenza per modelli comunitari e non-individualistici;
• lo sviluppo e la crescita della comunità studentesca in stretto contatto con le comunità locali e con le regioni e le patrie europee;
• la promozione dell’orientamento scolastico per una crescita professionale e culturale consapevole dell’identità della persona;
• la difesa e la promozione della conoscenza delle culture, delle storie e delle identità
• delle comunità locali, regionali e macro-regionali;
Nell’ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà:
• per i soli fini statutari, o per i fini ad essa direttamente connessi, possedere e gestire strutture e beni mobili e immobili;
• stipulare accordi o convenzioni con parti terze, siano essi soggetti privati, commerciali o istituzionali;
• richiedere e ottenere sussidi e contributi in suo favore per promuovere lo svolgimento delle
proprie attività;
• organizzare e gestire quanto necessario al raggiungimento dei fini statutari;
TITOLO II – La forma associativa
Art. 4
Possono aderire al GDS tutti gli studenti indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, opinione politica, professione e condizione sociale.
Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione della tessera e l'accettazione delle finalità e dei principi statutari.
Possono confederarsi al GDS le associazioni, i gruppi territoriali e nazionali, che rispecchiano quanto previsto dal presente Statuto. Questi soggetti potranno democraticamente e attivamente partecipare all’attività del GDS.
Art. 5
Il GDS è organizzato in un Coordinamento Federale democraticamente rappresentativo dei gruppi d’istituto formati secondo quanto previsto in questo Statuto.
Art. 6
Gli associati hanno diritto a:
• concorrere all'elaborazione del programma annuale e a partecipare alle attività promosse dall'associazione;
• eleggere gli organismi di coordinamento nei livelli corrispondenti ed essere eletti negli stessi;
Gli associati sono tenuti a:
• osservare lo Statuto ed i regolamenti;
• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi preposti;
Art. 7
Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e di associazioni territoriali avviene:
• per il mancato rinnovo dell'adesione annuale;
• per mancanza totale di iscritti o aderenti nei livelli territoriali;
• per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva;
Art. 8
Il GDS, per decisione del Coordinamento Federale può aderire a organismi e federazioni internazionali operanti con finalità concordi alle proprie.
TITOLO III – Il sistema istituzionale
Art. 9
Il GDS promuove forme di sussidiarietà verticale e orizzontale e il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione. Promuove la partecipazione valorizzando le identità e le specificità territoriali.
Art. 10
Il GDS si articola nei seguenti livelli:
• Gruppi d’istituto;
• Coordinamenti Provinciali o sotto-provinciali;
• Coordinamenti Regionali o macro-regionali;
• Coordinamento Federale;
Art. 11
I Gruppi locali d’Istituto sono l’unità base di attività e aggregazione dell’associazione. L’associazione, con apposita delibera, può autorizzare la costituzione di Gruppi locali d’Istituto promossi sulla base di interessi territoriali. I Gruppi locali d’Istituto sono resi operativi tramite l’adozione di un regolamento
interno non conflittuale con il presente statuto, anch’esso autorizzato dal consigli direttivo.
Nel regolamento, il nuovo Gruppo locale d’Istituto dichiara espressamente di accettare il modello organizzativo del GDS.
Art. 12
I Coordinamenti Provinciali e sotto-provinciali sono momenti di coordinamento e sintesi organizzativa dei Gruppi d’istituto presenti nel territorio di competenza. Sono tra loro indipendenti e si strutturano democraticamente.
Art. 13
I Coordinamenti Regionali e macro-regionali sono momenti di coordinamento e sintesi organizzativa dei Coordinamenti provinciali presenti nel territorio di competenza. Sono tra loro indipendenti e si strutturano democraticamente.
Art. 14
Gli organismi di Coordinamento Federale reggono l’associazione – e le associazioni affiliate – nell’ambito dell’intero territorio nazionale, con compiti di programmazione e indirizzo vincolanti per il livelli subordinati. Il Coordinamento Federale del GDS rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi.
Art. 15
Organismi di Coordinamento Federale sono:
• l’Assemblea Federale;
• il Coordinatore Federale;
• il Coordinamento Federale;
Art. 16
L’Assemblea Federale degli studenti aderenti al GDS si riunisce su convocazione del Coordinatore Federale almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. All’Assemblea partecipano, oltre al Coordinamento Federale dell’associazione, tutti gli studenti associati che intendano prendervi parte.
Art. 17
L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.
L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea Federale dibatte delle problematiche inerenti gli scopi dell’associazione, elabora documenti e linee di indirizzo.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. ed ha i seguenti compiti:
• discutere ed approvare il programma annuale dell'Associazione;
• discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto Nazionale;
• eleggere il Coordinamento e il Coordinatore Federale;
• eleggere la Commissione di garanzia;
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese, secondo quanto previsto dal Codice Civile, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Art. 18
Il Coordinamento Federale è l’organo supremo dell’associazione ed è composto dai Coordinatori Regionali e dal Coordinatore Federale. Vi possono partecipare senza diritto di voto i Responsabili di settore eventualmente individuati dal Coordinamento stesso.
Il Coordinamento Federale può sfiduciare a maggioranza assoluta il Coordinatore Federale. Contestualmente alla sfiducia il Coordinamento Federale convoca l’Assemblea straordinaria.
Art. 19
Il Coordinamento Federale ha il compito di:
• mettere in pratica le linee programmatiche dell’Assemblea Federale;
• discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni;
• istituire i Coordinamenti Regionali;
• individuare i Responsabili di settore. Obbligatori sono il Responsabile Amministrativo e il Responsabile dei Rapporti Europei e con associazioni estere;
• approvare a maggioranza assoluta le richieste di affiliazione all’associazione;
Art. 20
Il Coordinatore Federale rappresenta ed esprime l'unità federale dell’Associazione. Rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi.
Art. 21
Il Coordinamento Federale deve dotarsi di un responsabile Amministrativo individuato all’esterno del Coordinamento Federale.
Art. 22
Per le sole modifiche del titolo III del presente statuto, queste possono essere adottate dal Coordinamento Federale con maggioranza qualificata di 2/3 oppure dall’Assemblea Federale con maggioranza semplice. Il Coordinamento Federale può istituire regolamenti per disciplinare quanto non previsto dal presente Statuto.
TITOLO IV – Gli organi di garanzia e controllo
Art. 23
Nell’ambito dell’associazione è istituita la Commissione di Garanzia per quanto concernente le garanzie statutarie e regolamentari. Ha il compito di:
• interpretare le norme statutarie e regolamentari fornendo pareri vincolanti;
• dirimere le controversie insorte tra soci e tra gli organismi previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
• emettere sentenza inappellabile circa le sanzioni ai soci comminate dai livelli provinciali, regionali o federali;
La Commissione di garanzia è composta da tre membri eletti dall’Assemblea Federale che risultino o soci fondatori dell’associazione o regolarmente iscritti per almeno 2 anni all’associazione e non abbiano mai ricevuto sanzioni. L'elezione nella commissione è incompatibile con le cariche di Coordinatore Federale, Regionale, Provinciale e d’istituto. La Commissione di garanzia agisce su richiesta scritta dell’associato od organo che ne abbia interesse.
TITOLO V – Democrazia, partecipazione e incompatibilità
Art. 24
Il GDS si ispira nel suo funzionamento a:
• l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci;
• il loro diritto alle garanzie democratiche;
• l'adozione di strumenti democratici di governo;
• la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
Art. 25
Le votazioni degli organismi inferiori a quello federale sono valide a maggioranza semplice dei presenti salvo per:
• approvazione dei bilanci e loro modifiche;
• adozione di provvedimenti di commissariamento;
• approvazione delle norme di convocazione dei congressi ordinari e straordinari;
• sfiducia dei Coordinatori;
Art. 26
Ogni organismo può dotarsi di un regolamento compatibile con lo Statuto dell’associazione.
Art. 27
In caso di gravi o reiterate violazioni delle norme statutarie da parte di organismi territoriali, il Coordinatore competente sentito il proprio Coordinamento e la Commissione di Garanzia che deve rispondere entro 15 giorni dalla richiesta, dispone la decadenza immediata di tali organismi territoriali a lui sottoposti e nomina un commissario con il compito di ripristinare le condizioni previste dal presente Statuto e da altri regolamenti.
TITOLO VI – Patrimonio, risorse, amministrazione
Art. 28
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
• contributi delle associazioni territoriali;
• erogazioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni;
• quote derivanti da iniziative specifiche e servizi di autofinanziamento;
Art. 29
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
• i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
• i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
• i contributi pubblici e privati;
Art. 30
L'esercizio sociale si svolge di norma dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere approvato entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dall'esercizio a cui fa riferimento.
Art. 31
L'Associazione si dota di un regolamento amministrativo.
Art. 32
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
TITOLO VII – Norme finali
Art. 33
Lo scioglimento del GDS può essere deliberata dalla maggioranza qualificata dei 3/5 degli aventi diritto in un Congresso appositamente convocato; in tal caso si deve deliberare sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività.
Art. 34
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

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